Organismi
Articolo 18
Organizzazione e funzioni della RTRT. Commissione statistica regionale
1. Sono organi della RTRT:
a) l’assemblea;
b) la direzione tecnico-operativa (DTO);
c) la segreteria.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta dai rappresentanti dei soggetti
aderenti alla RTRT.. L’assemblea svolge i seguenti compiti:
a) approva annualmente il documento di linee di indirizzo della RTRT che individua le esigenze comuni in termini di
infrastrutture e servizi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) dei soggetti della RTRT; il
documento è recepito dalla Giunta regionale per l’aggiornamento dell’ADT di cui all’articolo 14;
b) funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della stessa;
c) può istituire presso la direzione tecnico-operativa un osservatorio degli utenti, al fine di favorire l’efficacia dei servizi digitali e
promuovere la partecipazione dei cittadini;
d) disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza dei componenti.
3. La direzione tecnico-operativa:
a) è presieduta dal responsabile transizione digitale (RTD) di Regione Toscana con compiti di coordinamento e di presentazione,
all’assemblea della RTRT, del documento di linee di indirizzo della RTRT stessa;
b) è composta dai responsabili tecnici indicati dai soggetti che costituiscono la RTRT e dal responsabile tecnico individuato dal
Consorzio Metis. Per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 82/2005, il
rappresentante tecnico coincide con il RTD;
c) predispone il documento di linee di indirizzo della RTRT, che è presentato all’assemblea della RTRT a cura del RTD della
Regione;
d) predispone lo schema di convenzione di cui all’articolo 17, comma 4;
e) può istituire gruppi di lavoro, anche temporanei, in relazione a specifiche progettualità o argomenti di comune interesse. Ai
gruppi di lavoro possono candidarsi a partecipare rappresentanti o referenti indicati dagli enti aderenti alla RTRT.
4. La direzione presso cui opera il RTD della Regione assicura le funzioni di segreteria della RTRT con compiti di supporto tecnico
e organizzativo, anche mediante eventuale collaborazione dei soggetti pubblici della Rete ed eventuale comando di personale.
5. La Commissione statistica regionale è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dall’assemblea della RTRT, che ne
disciplina le funzioni, la composizione e l’organizzazione su proposta della DTO. La Commissione statistica:
a) coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia
statistica nell’ambito della Rete;
b) predispone l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del piano di attività annuale della Rete.
6. La partecipazione e le attività di cui al presente articolo sono svolte a titolo gratuito e senza oneri.
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