La nuova legge regionale sull'Innovazione Digitale

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Legge regionale n. 57/2024: la nuova RTRT

A dicembre 2024 è stata approvata dal Consiglio Regionale della Toscana la nuova Legge Regionale n. 57/2024 intitolata “Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009”. 

Questa nuova legge segna un passo importante per la transizione digitale della pubblica amministrazione toscana rispondendo alle crescenti esigenze di semplificazione, trasparenza e inclusività in un ambito in continua evoluzione.
Con questo intervento normativo si riuniscono in una legge regionale unica le norme relative alla digitalizzazione e all'amministrazione digitale della Regione Toscana, precedentemente collocate in due leggi, la L.R: n. 1/2004 e la L.R: 54/2009: la prima viene abrogata per intero e per la seconda si mantengono solo le disposizioni relative al sistema statistico regionale.

La Toscana si è dotata fin dal 2004 di una legge di settore riguardante l’amministrazione digitale, appunto la L.R. 1/2004, nella quale si stabilivano i principi e linee guida per quella che a suo tempo si definiva l’amministrazione elettronica, ai fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese.

Tale legge, inoltre, si rivolgeva non solo all’Amministrazione Regionale, ma anche al sistema delle PA in Toscana; a tal fine la L.R. 1/2004 definiva il ruolo della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati.

La l.r. 57/2024, proseguendo nell’importante cammino della transizione digitale di Regione Toscana, conferma RTRT come il sistema di governance dell’innovazione digitale in Toscana, rinnovandone struttura organizzativa e funzioni.

Di seguito si riportano gli articoli del dispositivo normativo che disciplinano la nuova RTRT.


CAPO II

Rete telematica della Regione Toscana, governance e strumenti dell’innovazione digitale


Articolo 17
Rete telematica regionale toscana (RTRT)


1. La RTRT è un modello organizzativo, comunità e forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali ed altri soggetti, fondato sul concetto della condivisione degli obiettivi, della cooperazione e della compartecipazione di infrastrutture digitali comuni, capace di produrre e sostenere processi di innovazione digitale. La RTRT è composta dalla Regione e dai seguenti soggetti:
a) gli enti, aziende, ed agenzie regionali e altri organismi pubblici dipendenti, incluse le società in house della Regione;
b) gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e gli enti e aziende del servizio socio-sanitario regionale.
2. Partecipano alla RTRT, mediante convenzione di adesione alla rete, i seguenti enti toscani:
a) la Città metropolitana di Firenze;
b) le province;
c) i comuni, singoli o associati, e le unioni di comuni.
3. La Giunta regionale può prevedere forme particolari di partecipazione alla RTRT per i seguenti soggetti della Toscana:
a) le università degli studi e gli enti di ricerca;
b) le amministrazioni periferiche dello Stato, previo accordo;
c) le società in house e le aziende di servizi pubblici locali;
e) le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni;
f) le società partecipate degli enti di cui ai commi 1 e 2 che si occupano di tecnologie informatiche e telecomunicazioni;
g) i soggetti del servizio socio-sanitario regionale.
4. La direzione tecnico-operativa di cui all’articolo 18, predispone le convenzioni di adesione alla RTRT e gli eventuali accordi attuativi su progetti specifici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Convenzioni ed accordi definiscono l’organizzazione e le modalità della collaborazione tra la Regione ed i soggetti di cui al comma 3 per l’attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge.
5. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione della RTRT, costituenti servizio di interessi generale ai sensi dell’articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica.

 

Articolo 18
Organizzazione e funzioni della RTRT. Commissione statistica regionale


1. Sono organi della RTRT:
a) l’assemblea;
b) la direzione tecnico-operativa (DTO);
c) la segreteria.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti alla RTRT. L’assemblea svolge i seguenti compiti:
a) approva annualmente il documento di linee di indirizzo della RTRT che individua le esigenze comuni in termini di infrastrutture e servizi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) dei soggetti della RTRT; il documento è recepito dalla Giunta regionale per l’aggiornamento dell’ADT di cui all’articolo 14;
b) funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della stessa;
c) può istituire presso la direzione tecnico-operativa un osservatorio degli utenti, al fine di favorire l’efficacia dei servizi digitali e promuovere la partecipazione dei cittadini;
d) disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza dei componenti.
3. La direzione tecnico-operativa:
a) è presieduta dal responsabile transizione digitale (RTD) di Regione Toscana con compiti di coordinamento e di presentazione, all’assemblea della RTRT, del documento di linee di indirizzo della RTRT stessa;
b) è composta dai responsabili tecnici indicati dai soggetti che costituiscono la RTRT e dal responsabile tecnico individuato dal Consorzio Metis. Per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 82/2005, il rappresentante tecnico coincide con il RTD;
c) predispone il documento di linee di indirizzo della RTRT, che è presentato all’assemblea della RTRT a cura del RTD della Regione;
d) predispone lo schema di convenzione di cui all’articolo 17, comma 4;
e) può istituire gruppi di lavoro, anche temporanei, in relazione a specifiche progettualità o argomenti di comune interesse. Ai gruppi di lavoro possono candidarsi a partecipare rappresentanti o referenti indicati dagli enti aderenti alla RTRT.
4. La direzione presso cui opera il RTD della Regione assicura le funzioni di segreteria della RTRT con compiti di supporto tecnico e organizzativo, anche mediante eventuale collaborazione dei soggetti pubblici della Rete ed eventuale comando di personale.
5. La Commissione statistica regionale è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dall’assemblea della RTRT, che ne disciplina le funzioni, la composizione e l’organizzazione su proposta della DTO. La Commissione statistica:
a) coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell’ambito della Rete;
b) predispone l’indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del piano di attività annuale della Rete.
6. La partecipazione e le attività di cui al presente articolo sono svolte a titolo gratuito e senza oneri.


Scarica la l.r. 57/2024